
L’Agenzia precisa che per la detrazione IRPEF è sufficiente conservare la documentazione comprovante acquisto e installazione dell’impianto.
Le spese per l’acquisto e l’installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica necessaria ai fabbisogni energetici dell’abitazione (usi domestici, illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici, ecc.) possono fruire della detrazione di cui all’art. 16-bis del TUIR, attualmente pari al 50%. A tal fine, non è necessaria una documentazione specifica, ma è sufficiente conservare quella comprovante l’avvenuto acquisto e l’installazione dell’impianto.
Questi sono i principali chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 22 di ieri, nell’ambito di una consulenza giuridica relativa all’applicazione dell’art. 16-bis, comma 1, lett. h) del TUIR. La citata norma, si ricorda, ha reso permanente la detrazione IRPEF delle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, originariamente disciplinata dall’art. 1 della L. 449/97 e più volte prorogata.