Nata qualche anno fa per far emergere il sommerso nel mercato degli affitti, la cedolare secca non aveva dato all’inizio i risultati sperati. Ma le quotazioni dell’imposta sostituita potrebbero subire un’impennata ora che il Governo, nel decreto sull’imu, ha ridotto l’aliquota per i contratti a canone concordato che passa dal 19% al 15%. Il sole24ore ha calcolato la convenienza rispetto alla tassazione ordinaria e all’aliquota precedentemente applicata:
La cedolare secca sostituisce l’irpef e le relative addizionali, nonché le imposte di bollo e di registro dovute sul contratto di affitto. Le aliquote della cedolare sono pari al 21% per la generalità dei contratti, mentre al 15% (in precedenza erano al 19%) per i contratti a canone concordato. Da quest’anno invece, la riduzione irpef per chi sceglie la tassazione ordinaria è passata dal 15% al 5% per i contratti ordinari e dal 40,5% al 33,5% per i contratti a canone concordato.
cedolare vs tassazione ordinaria:
Ma qual’è la convenienza rispetto alla precedente aliquota e alla tassazione ordinaria? a fare i conti ci ha pensato il sole 24ore. con un contratto di locazione a canone concordato di 6000 euro l’anno, la cedolare secca al 15% corrisponde a 900 euro contro i 1140 euro della precedente aliquota al 19%. Mentre con la tassazione ordinaria, considerando un reddito imponibile di 30.000 euro e un canone di locazione annuo di 9000 euro, il risparmio è di 924 euro (1350 contro 2274) senza contare le addizionali regionale e comunale e le imposte di registro e di bollo.
La nuova aliquota presuppone un risparmio anche per chi ha un reddito basso. considerando infatti un reddito imponibile sotto i 15000 euro e un canone di locazione di 9000 euro, se con la cedolare al 19% sarebbe convenuta la tassazione ordinaria, con la nuova aliquota il risparmio è di 147 euro.
Ma non sono tutte rose e fiori con l’imposta sostituitiva. La cedolare si applica infatti all’intero importo del canone, mentre l’irpef è dovuta al netto degli abbattimenti previsti dalla legge. I redditi soggetti all’imposta, inoltre, non concorrendo alla formazione del reddito complessivo, riducono anche la base di riferimento per il riconoscimento degli oneri deducibili e detraibili.