Sismabonus o sconto immediato dall’impresa ristrutturatrice
Inoltre, la guida ha recepito la novità, contenuta nell’articolo 10, comma 2 del decreto, secondo cui il contribuente che ha diritto alla detrazione ora ha anche la possibilità di scegliere,anzichè che la detrazione, un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto dovuto all’impresa che ha eseguito i lavori di ristrutturazione.
L’impresa sarà rimborsata mediante un credito d’imposta, che potrà utilizzare esclusivamente in compensazione in 5 quote annuali di pari importo, oppure cedere il credito ricevuto ai suoi fornitori di beni e servizi. Questi ultimi non potranno effettuare ulteriori cessioni.
Sismabonus: chi ne beneficia e cosa prevede
L’Agenzia delle Entrate ricorda che l’agevolazione fiscale è valida per interventi realizzati su tutti gli immobili di tipo abitativo (non soltanto su quelli adibiti ad abitazione principale) e su quelli utilizzati per attività produttive.
Inoltre, le opere devono essere realizzate su edifici che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona 3. Tra le spese detraibili rientrano anche quelle effettuate per le spese tecniche di classificazione e la verifica sismica.
Per le spese sostenute dal 01-01-2017 al 31-12-2021, per interventi antisismici, le cui procedure di autorizzazione sono state attivate a partire dal 01-012017, spetta una detrazione del 50%. La detrazione va calcolata su un ammontare complessivo di 96.000 ,00 euro per unità immobiliare per ciascun anno e deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo, nell’anno in cui sono state sostenute le spese e in quelli successivi. Il limite di spesa riguarda il singolo immobile e le sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente.
Si può usufruire di una maggiore detrazione nei seguenti casi:
– quando dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico, che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione spetta nella misura del 70% delle spese sostenute;
– se dall’intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell’80% delle spese sostenute.
Opere antisismiche su parti condominiali
Anche per gli interventi antisismici effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali sono previste detrazioni più elevate se, a seguito della loro realizzazione, si è ottenuto una riduzione del rischio sismico. In particolare, le detrazioni spettano nelle seguenti misure:
– 75% delle spese sostenute, nel caso di passaggio a una classe di rischio inferiore;
– 85% delle spese sostenute, quando si passa a due classi di rischio inferiori.
La detrazione va calcolata su un ammontare delle spese non superiore a 96.000,00 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio e va ripartita in 5 quote annuali di pari importo. L’importo massimo delle spese ammesse alla detrazione va calcolato tenendo conto anche delle eventuali pertinenze delle unità immobiliari.
Dal 01-01 2017, in luogo della detrazione del 75 o dell’85%, tutti i beneficiari possono scegliere di cedere il corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad “altri soggetti privati” (persone fisiche, anche se esercitano attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti). Non è possibile, invece, cederlo a istituti di credito, intermediari finanziari e amministrazioni pubbliche.